a) La legislazione italiana (T.U.S. 81/2008 emendato da Legge 177/2012) obbliga in Coordinatore per la Sicurezza ad eseguire la “Valutazione del Rischio Bellico”;
b) La VRB si applica a tutte le progettazioni / cantieri futuri, che prevedono autonome attività di scavo;
c) In caso di livello di rischio non accettabile la legislazione richiede di prevedere misure di messa in sicurezza (prevenzione e protezione) idonee;
d) La messa in sicurezza convenzionale in territorio nazionale è rappresentata dalla “bonifica ordigni bellici, sistematica e/o occasionale” (Dlgs 66/2010 – 20/2012 – D.M. 82/2015)
Strumenti forniti da consuetudini legislative, normative tecniche e buon senso operativo per una VRB sono:
a) Studio storico preliminare (attività bellica documentata)
b) Studio documentale (analisi stato di fatto/stato progetto)
c) Rilievo geofisico su campo (analisi indirette)
Sono i tre strumenti disponibili ed utilizzabili a cura del C.S.P. (o C.S.E.) per adeguare il PSC in termini di :
a) Valutare il Rischio Bellico residuo di un determinato intervento progettuale;
b) Definire la necessità di eseguire una Messa in Sicurezza convenzionale (BOB)
c) Quantificare il costo complessivo della BOB, in seguito allo stato del sottosuolo.
Precisazioni normative:
a) VRB attività da eseguirsi ad esclusiva cura del C.S.P. (TUS 81/2008 – L.177/2012)
b) BOB attività da eseguirsi sotto PARERE VINCOLANTE MINISTERO DIFESA (DLGS 66/2010 – 20/2012) a mezzo impresa specializzata bcm;
c) Impresa BCM non può eseguire altre attività in materia (INDAGINI, ANALISI) che non siano BOB, pena sospensione o cancellazioni nuovo albo ministeria (D.M. 82/2015 – Artt. 13-14)
d) BOB configurata da legislazione come facoltà, deve essere eseguita esclusivamente secondo procedure codificate ministeriali.
Punti critici di controllo:
a) Budget reso disponibile da Committente per VRB;
b) Tempi di progettazione limitati
c) Supporto specialistico al Coordinatore in VRB.
Risultato/ Opzioni:
a) Coordinatore utilizza tutti gli strumenti disponibili, di concerto con Committente, in sede preliminare per definire necessità e costo della successiva bob, con definizione idonea dei costi di sicurezza relativi;
b) Coordinatore utilizza solo alcuni strumenti (studio storico – documentale) rimettendo a carico del Committente il presumibile costo della successiva bob integrale per il sito in esame.
Il processo di VRB deve essere integralmente concertato con il Committente (RUP/RDL) anche ai sensi della normativa in essere (TUS 81/2008 – Art 15)
In merito ai quesiti posti nel blog :
a) infortuni censiti da esplosioni di ordigni, secondo alcuni statisticamente poco incidenti, la ritengo poco utile in termini di sicurezza cantiere in quanto ricordo che il Coordinare è tenuto ad eseguire una VRB considerando sia il rischio rinvenimento che il rischio esplosione, la cui magnitudo è chiaramente illimitata, configurando come potenzialmente catastrofico l’effetto di un esplosione a cielo aperto di un ordigno residuato bellico. In queste condizioni diventa necessario migliorare nel modo più ottimale l’intero processo di valutazione rischio bellico, definendo ove necessita una messa in sicurezza convenzionale, prevedendo tale costo nel PSC, negli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
b) ruolo Ministero della Difesa, ritengo utile l’approccio ministeriale finalizzato alla mappatura ufficiale delle aree interessate da rinvenimenti censiti ufficialmente, con relativa realizzazione di un database cartografico, precisando che comunque necessità comunque un’attività integrativa a cura del CSP, coordinata con il RUP/RDL, idonea a codificare in modo razionale l’intero processo di valutazione rischio bellico.
Dottor Maurizio Braggion
CSP/CSE/Dirigente tecnico bcm
Legale rappresentante gruppo SNB
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