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mercoledì 30 dicembre 2015

Min.Lavoro: la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi


La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con interpello n. 14 del 29 dicembre 2015, ha fornito, al Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI), un parere in merito ai seguenti quesiti:
la valutazione del rischio di cui alla norma citata (art. 91, comma 2 bis, d.lgs. n. 81/2008) sia da intendersi relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, eseguite dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte di impresa specializzata in bonifiche di ordigni bellici;
la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la sicurezza, sia necessaria sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo, oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimenti di ordigni bellici nell’area interessata dal cantiere;
quale sia il ruolo e le forme di collaborazione previste e consentite dalla normativa con il Ministero della Difesa e/o lo Stato Maggiore della Difesa, in quanto unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di ordigni bellici inesplosi, al fine di consentire ai Committenti ed eventualmente ai coordinatori per la sicurezza nei cantieri oggetto di scavo, di poter usufruire di dati storici attendibili che consentano una valutazione oggettiva dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi.

La sintesi della risposta:

In merito al primo quesito, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall’art. 28 del d.lgs n. 81/2008:…
In merito al secondo quesito, la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi deve essere sempre effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo. Tale valutazione, nell’ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), può essere effettuata ad esempio sulla base di dati disponibili:
analisi storiografica;
fonti bibliogradfiche di storia locale;
fonti consevate presso gli Archivi di Stato: archivi dei comitati provinciali protezione antiaerea e archivi delle prefetture:
fonti del Ministero della Difesa: Uffici BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competenti, rispettivamente per l’Italia settentrionale e per l’Italia meridionale e le isole;
Stazioni dei Carabienieri;
Aerofototeca Nazionale a Roma;
vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico;
eventuali aree precedentemente bonificate prossime a quelle in esame;
attraverso un’analisi strumentale.
La valutazione documentale, ove insufficiente per la scarsità di dati disponibili, potrà essere integrata da un’analisi strumentale.
In merito al terzo quesito, si evidenzia che non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale comprensiva di tute le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici. Al riguardo, il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico, sul quale registrare tutti gli ordigni rinvenuti, da mettere in futuro a disposizione di chi ne ha necessità.

Fonte: Ministero del Lavoro
Fonte: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-la-valutazione-del-rischio-da-ordigni-bellici-inesplosi

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