19/10/2012 - Sulla Gazzetta ufficiale n. 244 di ieri 18 ottobre 2012 è stata pubblicata la legge 1 ottobre 2012, n. 178
recante "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici".
Con la legge in argomento, al fine di prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo, vengono introdotte alcune modifiche agli articoli 28, 91, 100 e 104 ed agli allegati XI e XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
I numerosi ritrovamenti di ordigni bellici inesplosi, negli ultimi anni, durante le attività di scavo connesse con la realizzazione di opere pubbliche (circa 10.000 solo sulle tratte riguardanti l'alta velocità ferroviaria), hanno confermato che l'attività di bonifica è indispensabile per garantire i lavoratori dei cantieri temporanei e mobili dal rischio di esplosione derivante dall’attivazione accidentale di residuati bellici.
Le mansioni che maggiormente comportano tale rischio sono quelle dei lavoratori addetti alle attività di scavo sia manuale che meccanico, comprese le trivellazioni finalizzate alle prospezioni archeologiche e ai rilievi ambientali.
Con le nuove modifiche nei cantieri temporanei o mobili è definita la necessità di eseguire la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni residuati bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri. Tale funzione è attribuita al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP).
Quando il CSP intenda esercitare la facoltà di procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale si trova il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis.
L'attività di bonifica preventiva e sistematica viene svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.
Le modificazioni del D.Lgs 81/2008 introdotte con la legge n. 178/2012 acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Ministero della Difesa che andrà ad istituire l'apposito albo di idoneità per imprese specializzate in bonifica bellica preventiva e sistematica.
Con la legge in argomento, al fine di prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo, vengono introdotte alcune modifiche agli articoli 28, 91, 100 e 104 ed agli allegati XI e XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
I numerosi ritrovamenti di ordigni bellici inesplosi, negli ultimi anni, durante le attività di scavo connesse con la realizzazione di opere pubbliche (circa 10.000 solo sulle tratte riguardanti l'alta velocità ferroviaria), hanno confermato che l'attività di bonifica è indispensabile per garantire i lavoratori dei cantieri temporanei e mobili dal rischio di esplosione derivante dall’attivazione accidentale di residuati bellici.
Le mansioni che maggiormente comportano tale rischio sono quelle dei lavoratori addetti alle attività di scavo sia manuale che meccanico, comprese le trivellazioni finalizzate alle prospezioni archeologiche e ai rilievi ambientali.
Con le nuove modifiche nei cantieri temporanei o mobili è definita la necessità di eseguire la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni residuati bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri. Tale funzione è attribuita al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP).
Quando il CSP intenda esercitare la facoltà di procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale si trova il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis.
L'attività di bonifica preventiva e sistematica viene svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.
Le modificazioni del D.Lgs 81/2008 introdotte con la legge n. 178/2012 acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Ministero della Difesa che andrà ad istituire l'apposito albo di idoneità per imprese specializzate in bonifica bellica preventiva e sistematica.
A cura di Gabriele Bivona
Fonte:
http://www.lavoripubblici.it/news/2012/10/sicurezza/Cantieri-temporanei-e-mobili-Modifiche-al-D.Lgs.-n.-81-2008_10582.html