di Andrea Pantaleo
Sulmona,31 maggio.- Sulmona ha ricordato ieri con una suggestiva e commovente cerimonia il 70° anniversario del bombardamento del 30.05.1944 su piazza Garibaldi da parte alleata, avvenuto alle ore 12:10 che ha causato 52 vittime e molti feriti. Sono presenti i sopravvissuti alla tragedia, autorità civili, militari, religiose, moltissimi cittadini che non sono voluti mancare a tale cerimonia commemorativa. Un pensiero va alla memoria di tutti coloro che hanno subito violenze, devastazioni, per onorarli, rispettarli e non dimenticarli mai. Tanta commozione nei volti dei presenti a significare che tali ferite non si rimargineranno mai e la memoria di tutti sempre rievocherà. Quando alle ore 12:10, le campane della SS Annunziata hanno suonato i rintocchi alla memoria, vi confido che ho provato sensazioni che non riesco a descrivere. È stata apposta da parte dell’Amministrazione comunale cittadina una lapide in ricordo del tragico avvenimento, collocata vicino alla targa che rammenta la tragedia dei ragazzi tifosi aquilani avvenuta in Sulmona il 3.06.1979.
Come storico e giurista vorrei soffermarmi alla giurisprudenza di cui alle leggi di guerra in deferenza sia al RD 8.07.1938 n.1415 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25.09.1938 n.211 S.O, sia al codice penale militare di guerra. La normativa di cui al RD 8.07.1938 n.1415 sezione II sul bombardamento dispone quanto segue; Art. 42. Divieto di bombardamento. Il bombardamento, che abbia il solo scopo di colpire la popolazione civile o di distruggere o danneggiare i beni non aventi interesse militare, è in ogni caso proibito. Art. 43. Protezione dei servizi sanitari. Le formazioni sanitarie mobili, gli stabilimenti fissi del servizio sanitario, le navi-ospedale, le navi ospedaliere e gli aeromobili sanitari addetti al servizio militare devono essere rispettati e protetti. Art. 50. Preavviso di bombardamento. Fuori dei casi di necessità delle operazioni militari, il comandante delle forze attaccanti, prima di intraprendere il bombardamento, deve fare quanto è possibile per darne comunicazione alle autorità locali. L’articolo n. 178 del Codice Penale militare di guerra disciplina in maniera cogente le sanzioni previste per il comandante che omette l’avviso di bombardamento, disponendo che è punito con la reclusione militare sino a tre anni il comandante che fuori dei casi del caso di necessità di operazioni militari, omette, prima di cominciare il bombardamento, di fare quanto è possibile al fine di dare comunicazione alle autorità della piazza nemica a norma della legge o delle convenzioni internazionali. Non vi è stata mai alcun tipo di indagine al fine di accertare se vi fossero state eventuali violazioni di normative militari e delle convenzioni internazionali. Nessuno ha mai chiarito con esattezza la motivazione di tale incursione aerea, che uccide e ferisce civili innocenti, che non hanno nessuna colpa e responsabilità. Si sostiene che in quel fatidico 30 maggio del 1944 è presente a Sulmona Albert Kesselring assieme ad altri alti ufficiali al fine di predisporre segretamente la ritirata dall’Italia meridionale. Molti hanno asserito che l’operazione di piazza Garibaldi sarebbe stata compiuta perché si vuole colpire ed eliminare Kesselring. Raziocinio esige che si sarebbe dovuto sapere il luogo dove l’alto ufficiale avrebbe soggiornato, altrimenti sarebbe da pensare che, in assenza di tal certezza, avrebbero dovuto radere al suolo l’intera città. Indipendentemente da qualsiasi giustificazione si sia tentata di addurre al fine di motivare tale tragedia sulla nostra popolazione, rimarrà per sempre una sciagura che militarmente credo presenti elementi non molto chiari. Tali azioni militari sulla nostra insigne città, ma anche per molte altre compiute in altri centri della nostra Nazione, comprese molte rappresaglie eseguite in violazione delle convenzioni dell’Aia del 1907, di Ginevra del 1929, del Codice Penale Militare di Guerra, non hanno avuto mai alcun tipo di indagine, considerando che giungeranno amnistie: RD 5.04.1944 n.96 amnistia e indulto per i reati comuni militari e annonari, Decreto Legislativo 29.03.1946 n.132 amnistia e condono per reati militari, Decreto Presidenziale 22.06.1944 n.4 amnistia ed indulto per reati comuni, politici e militari. Costituiscono interrogativi e misteri sui quali la popolazione, probabilmente, non avrà mai risposte. (h.9,50) Fonte: http://www.corrierepeligno.it/sulmona-ricordato-bombardamento-piazza-garibaldi/27288
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