La
Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero
del Lavoro, con interpello n. 14 del 29 dicembre 2015, ha fornito, al Consiglio
nazionale degli Ingegneri (CNI), un parere in merito ai seguenti quesiti:
la
valutazione del rischio di cui alla norma citata (art. 91, comma 2 bis, d.lgs.
n. 81/2008) sia da intendersi relativa ai rischi derivanti dalle attività di
scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, eseguite dai lavoratori delle
imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica
attività di bonifica da eseguirsi da parte di impresa specializzata in
bonifiche di ordigni bellici;
la
valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la sicurezza,
sia necessaria sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività
di scavo, oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del
committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la
possibilità di rinvenimenti di ordigni bellici nell’area interessata dal
cantiere;
quale
sia il ruolo e le forme di collaborazione previste e consentite dalla normativa
con il Ministero della Difesa e/o lo Stato Maggiore della Difesa, in quanto
unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di
ordigni bellici inesplosi, al fine di consentire ai Committenti ed
eventualmente ai coordinatori per la sicurezza nei cantieri oggetto di scavo,
di poter usufruire di dati storici attendibili che consentano una valutazione
oggettiva dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi.
La
sintesi della risposta:
In merito al primo quesito, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall’art. 28 del d.lgs n. 81/2008:…
In
merito al secondo quesito, la valutazione del rischio derivante da ordigni
bellici inesplosi deve essere sempre effettuata dal coordinatore per la
sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di
scavo. Tale valutazione, nell’ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(PSC), può essere effettuata ad esempio sulla base di dati disponibili:
analisi
storiografica;
fonti
bibliogradfiche di storia locale;
fonti
consevate presso gli Archivi di Stato: archivi dei comitati provinciali
protezione antiaerea e archivi delle prefetture:
fonti
del Ministero della Difesa: Uffici BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova
e del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competenti, rispettivamente per
l’Italia settentrionale e per l’Italia meridionale e le isole;
Stazioni
dei Carabienieri;
Aerofototeca
Nazionale a Roma;
vicinanza
a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche
durante il conflitto bellico;
eventuali
aree precedentemente bonificate prossime a quelle in esame;
attraverso
un’analisi strumentale.
La
valutazione documentale, ove insufficiente per la scarsità di dati disponibili,
potrà essere integrata da un’analisi strumentale.
In
merito al terzo quesito, si evidenzia che non esiste al momento alcuna
mappatura ufficiale comprensiva di tute le aree del territorio nazionale
interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici. Al riguardo, il
Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un
database geografico, sul quale registrare tutti gli ordigni rinvenuti, da
mettere in futuro a disposizione di chi ne ha necessità.
Fonte:
Ministero del Lavoro
Fonte: http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-la-valutazione-del-rischio-da-ordigni-bellici-inesplosi
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