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venerdì 15 maggio 2015

Chi deve pagare le spese rimozione di un ordigno bellico rinvenuto in un fondo: il proprietario o lo Stato?


2462 - 14 maggio 2015 - Cons. Stato, Sez. III - Pres. CIRILLO, Est. NOCCELLI - Frustalupi ed altro (avv. Caforio G.) c. Comune di Orvieto (avv. Caprio M.) e Prefetto di Terni (n.c.) - (Annulla T.A.R. Perugia, Sez. I, 13 febbraio 2013 n. 75).


  1. Il ritrovamento fortuito, in un fondo, di un ordigno, risalente al secondo conflitto mondiale, costituisce per il proprietario un evento avente le caratteristiche di inevitabilità e di imprevedibilità tali da escluderne, salva la prova contraria da parte dell’Amministrazione, la responsabilità quale custode e, quindi, l’obbligo conseguente di pagare le spese della sua rimozione, nemmeno quando tale evento costituisca un pericolo per la pubblica incolumità, pericolo da lui non creato né previsto né, da lui evitabile o rimuovibile, competendo al Ministero della difesa, attraverso personale specializzato delle Forze armate, con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, provvedere a rimuoverlo, ai sensi di quanto ora prevede l’art. 22 comma 1 lett. c) bis D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare); pertanto, se è pienamente legittimo, e anzi necessario, che l’ordinanza contingibile ed urgente individui illico et immediate nei proprietari del fondo i destinatari dell’ordine di rimozione, ai sensi dell'art. 54 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 - in quanto la ricerca dell’obbligato di diritto, mediante accertamenti complessi e laboriosi, potrebbe essere incompatibile con l’intrinseca natura del provvedimento contingibile ed urgente, e ciò anche per lo speciale rapporto di custodia e l’altrettanto speciale regime di responsabilità facente capo in linea di principio ai proprietari ai sensi dell’art. 2051 Cod civ. - non altrettanto legittimo è che l’ordinanza, o un provvedimento successivo, ponga a carico dei proprietari le spese occorrenti a rimuovere il pericolo per l’incolumità pubblica, anche quando si accerti o sia evidente che tale pericolo, pur prescindendo del dolo o della semplice colpa dei proprietari, non sia causalmente riconducibile, sul piano oggettivo, alla cosa e, quindi, fuoriesca del tutto dalla sfera di dominio o di controllo del proprietario (o in quello che la giurisprudenza civile, ricorrendo ad una antica categoria del diritto germanico, chiama “potere di fatto"). Edizioni Libra s.r.l. Fonte: http://www.sentenzeitalia.it/news/47687-rimozione-di-ordigno-bellico

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