ll Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Mazara del Vallo.
VISTA: la segnalazione concernente la presenza di presunti diversi ordigni bellici in località Marinella di Selinunte (Comune di Castelvetrano), zona Ovest porticciolo e precisamente nelle acque antistanti il pennello a mare (attraverso arenile Lido Tukè), in un fondale misto (sabbia/roccìa) di circa 2 metri;
VISTO che in tale sito sono stati già individuati diversi ordigni bellici e che la segnalazione può ritenersì attendibile;
CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsì dì possibili danni e di salvaguardare l’incolumità delle persone, delle cose e la sicurezza della balneazione nell’attesa dell’intervento di rimozione/ distruzione dei presunti ordigni da parte del nucleo artificieri specializzato in operazioni di bonifica, inviato dalla Prefettura di Trapani;
VISTI gli artt. 17,30 e 8l del C. N. e I’aft. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione
RENDE NOTO
che in località Marinella di Selinunte del Comune di Castelvetrano e precisamente nella zona di mare nella premessa meglio indicata, ad una distanza di circa 20 metri dalla battigia e ad una profondità di circa 2 meti, sono stati rinvenuti diversi presunti ordigni bellici, di forma cilindrica, lunghezza di circa 60 cm., diametro di circa 72 cm.
ORDINA
ART. I con decorrenza immediata e fino alla rjmozione dei predetti presunti ordigni, al fine di prevenire potenziali pericoli e garantire la pubblica incolumità, nella zona in questione è vietato il transito, la sosta, l’ancoraggio, la pesca (pesca subacquea compresa) e l’esercizio di qualsiasi altro tipo di attività, in particolare la balneazione, per un raggio di 300 metri dall’area sopra meglio individuata;
ART. 2 il Comune di CASTELVETRANO è incaricato di transennare adeguatamente il tratto di spiaggia antistante lo specchio acqueo interessato, con apposizione di idonei cartelli monitori di divieto, ben visibili, ed interdire il transito in quell’arca sino ad avvenuta rimozione/distruzione del citato presunto ordigno;
ART. 3 i contravventori alla presente Ordinanza, che entra in vigore immediatamente, saranno perseguiti a termine di legge e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati alle persone o cose derivanti dal loro illecito operato;
ART.4 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le nome contenute nella presente Ordinanza. La presente Ordinanza è pubblicata dalla data odierna all’albo della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo ed inclusa alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale.
fonte: http://guardiacostiera.it/capitanerieonline/ordinanze.cfm?id=21
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